Infortuni sul lavoro: chi paga in caso di morte o lesioni gravi?

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Morire sul posto di lavoro, in Italia, sembra fantascienza, eppure un evento del genere è più frequente di quanto si possa immaginare. Le morti bianche, nel nostro paese, colpiscono prevalentemente il settore delle costruzioni e le attività manifatturiere, ma anche i trasporti, il magazzinaggio e il commercio. Storicamente è il comparto edile quello che conta il maggior numero assoluto di decessi, con incidenti spesso legati a cadute dall’alto o sotto cumuli di macerie, materiali, ecc. Anche il settore manifatturiero è costantemente tra i primi per numero di vittime denunciate, mentre il settore dei trasporti e del magazzinaggio vede un’incidenza di eventi mortali correlata per lo più alla guida o alla movimentazione merci. 

La Lombardia risulta la regione con il maggior numero assoluto di vittime, mentre province come Campobasso e Isernia presentano gli indici di rischio più elevati rispetto alla popolazione lavorativa. Gli infortuni e le morti sul lavoro, stando ai numeri, sono un problema di stringente attualità, che porta le famiglie delle vittime, loro malgrado, a ritrovarsi da un giorno all’altro in forte difficoltà. La prima domanda che sorge è la stessa per tutti: in caso di morte o lesioni gravi sul lavoro, chi paga il risarcimento? La risposta è complessa, e varia a seconda della natura della prestazione e delle responsabilità accertate. In linea generale il pagamento è suddiviso tra INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) e il datore di lavoro. In questo articolo cerchiamo di capire come funziona, cosa prevede la legge e come muoversi di conseguenza.

COPERTURA INAIL E DATORE DI LAVORO: CHI DEI DUE PAGA?

L’apparente dualismo fra copertura INAIL e datore di lavoro è un pregiudizio abbastanza diffuso, che tuttavia è opportuno smontare. All’atto pratico, sia INAIL che datore di lavoro possono pagare il lavoratore o la famiglia della vittima secondo termini e condizioni distinte. 

Copertura INAIL (Obbligatoria e Automatica) 

L’INAIL eroga automaticamente le seguenti prestazioni indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro:

  • Spese mediche e riabilitative: Copertura integrale delle cure, terapie, protesi e riabilitazione necessarie per la guarigione
  • Indennità temporanea: Pagamento dell’80-100% della retribuzione (a seconda delle normative specifiche vigenti al momento) per il periodo di astensione dal lavoro fino alla guarigione o stabilizzazione
  • Prestazioni in caso di morte: Erogazione di una rendita vitalizia ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti) o di un capitale una tantum, oltre al rimborso delle spese funerarie
  • Prestazioni per invalidità permanente: In caso di lesioni gravi con esito permanente, l’INAIL riconosce un indennizzo in capitale o rendita se la percentuale di invalidità supera il 6% (o il 15% per la rendita vitalizia)

Responsabilità del Datore di Lavoro (Risarcimento Civile)

Il datore di lavoro (o la sua assicurazione privata) è tenuto a risarcire i danni non coperti dall’INAIL o integrarli, principalmente in caso di violazione degli obblighi di sicurezza o negligenza. I risarcimenti a carico del datore includono:

  • Danno biologico differenziale: La differenza tra l’indennizzo INAIL e il danno biologico effettivamente subito (spesso coperto solo parzialmente dall’INAIL)
  • Danno morale ed esistenziale: Risarcimento per la sofferenza psichica e l’impatto negativo sulla qualità della vita, non coperti dall’INAIL
  • Danno patrimoniale differenziale: Perdite economiche subite dal lavoratore o dai familiari che eccedono le indennità INAIL (es. perdita di capacità lavorativa autonoma)

Riassumendo, l’INAIL paga le prestazioni standard (cure, indennità temporanee, rendite per invalidità/morte), mentre il datore di lavoro risarcisce i danni ulteriori (morale, biologico differenziale) se è accertata la sua responsabilità civile o penale per inadempienza alle norme di sicurezza. Proviamo a fare a questo punto un ulteriore passo avanti, così da definire ancora di più il ruolo dell’INAIL e quello del datore di lavoro.

INABILITÀ TEMPORANEA E PERMANENTE O MORTE DEL LAVORATORE

Una distinzione chiaramente essenziale per capire come agire in sede risarcitoria è quella fra inabilità data da incidente grave oppure morte. Nel primo caso possiamo fare infatti un’ulteriore distinzione fra inabilità temporanea e inabilità permanente, con due scenari diversi tra loro. In tutti i casi l’INAIL eroga le prestazioni indipendentemente dalla colpa del datore di lavoro, a condizione che l’infortunio sia denunciato nei termini (2 giorni, o 24 ore in caso di morte).

1. Copertura INAIL (obbligatoria e automatica) 

Inabilità temporanea

In caso di inabilità temporanea, i primi giorni sono coperti dal datore di lavoro, i successivi dall’INAIL secondo queste percentuali:

PeriodoChi pagaPercentuale
Giorno dell’infortunio + 3 giorni successiviDatore di lavoro100% il giorno dell’evento, 60% i 3 giorni successivi (spesso integrato al 100% dal CCNL) 
Dal 4° al 90° giorno 
INAIL
60% della retribuzione media giornaliera
Dal 91° giorno alla guarigione INAIL75% della retribuzione media giornaliera 

Inabilità permanente

Cosa succede invece in caso di inabilità permanente del lavoratore? La risposta varia in funzione delle percentuali di invalidità riscontrate. Nello specifico:

  • Sotto il 6%: nessuna prestazione (franchigia)
  • 6% – 15%: indennizzo in capitale secondo la tabella DM 45/2019
  • 16% – 100%: rendita vitalizia rapportata al grado di inabilità, rivalutata annualmente e esente da IRPEF (art. 6 DPR 601/1973)
  • ≥ 48% (infortuni dal 1° gennaio 2007): diritto all’assegno per assistenza personale continuativa (APC)

2. Responsabilità del datore di lavoro (risarcimento civile)

Il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per l’infortunio, salvo che sia accertata la sua responsabilità per violazione delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008). In tal caso, il lavoratore o i superstiti possono agire in giudizio per il danno differenziale.

Presupposti

  • Violazione degli obblighi di sicurezza (mancata informazione, assenza di DPI, manutenzione carente, ecc.)
  • Nesso causale tra la violazione e l’evento dannoso
  • La responsabilità può essere accertata in sede penale (reati di cui agli artt. 589-590 c.p. o D.Lgs. 81/2008) oppure civile (Cass. n. 777/2015: non è necessaria la condanna penale)

Come si calcola il danno differenziale (Cassazione)

La Cass. n. 3694/2023 ha chiarito il criterio: non si detrae l’intero valore capitale della rendita INAIL, ma solo la quota della rendita destinata a risarcire il danno biologico, valutata voce per voce. Le altre voci (danno morale, esistenziale, patrimoniale) sono risarcite per intero dal datore di lavoro.

In caso di morte, la Cass. SS.UU. n. 12566/2018 ha stabilito che la rendita ai superstiti va detratta dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile (datore di lavoro) per evitare il bis in idem.

PERCHÈ SERVE UN AVVOCATO (E NON BASTA IL PATRONATO)

L’avvocato specializzato in infortuni sul lavoro è colui che meglio può gestire un risarcimento a seguito di incidenti gravi e morti bianche. I patronati (INCA, INAS, ACLI, ecc.) offrono assistenza gratuita per la fase INAIL, con servizi che spaziano dalla denuncia all’opposizione amministrativa, dal ricorso alla Direzione Regionale alla partecipazione alla collegiale medica. Tuttavia, non agiscono in giudizio per il danno differenziale contro il datore di lavoro: per quella fase serve un avvocato civilista specializzato.

Considera inoltre che in caso di morte, il risarcimento ai superstiti per il solo danno morale/esistenziale può superare i 100.000-200.000 €, a cui si aggiungono le voci patrimoniali. Importi di gran lunga superiori alla rendita INAIL…

Da tenere ben presente inoltre che la formula più diffusa nei casi di infortunio grave è il patto di quota litis, un accordo in base al quale il lavoratore non anticipa nulla e paga le prestazioni del suo legale solo e soltanto in caso di vittoria.

L’ASSISTENZA DEL NOSTRO STUDIO PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO

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